RENTRI
COS'È E COME
FUNZIONA


UNA BREVE GUIDA AL RENTRI,
PER CAPIRE LE PRINCIPALI NOVITÀ
INTRODOTTE


La parola RENTRI è l’acronimo di Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti.

Si tratta del nuovo strumento ideato dal Ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica (MASE) per consentire la digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti.

Il nuovo sistema di tracciabilità digitale consente di acquisire e monitorare i dati ambientali, rendendoli fruibili non solo per le attività di vigilanza e controllo, ma anche per le politiche ambientali adottate dal Ministero.


IL RENTRI SERVE PER:

Digitalizzare

milioni di documenti ad oggi cartacei.

Coadiuvare le autorità di controllo

nella prevenzione e nel contrasto della gestione illecita dei rifiuti.

Ridurre i tempi di trasmissione dei dati

necessari per la rendicontazione degli obiettivi Europei di recupero e riciclo.

Aiutare le imprese

ad assolvere con rapidità gli adempimenti previsti, grazie a procedure più snelle delle attuali.

Rendere fruibile

alla Pubblica Amministrazione un flusso costante di dati e informazioni sulla movimentazione dei rifiuti.

CHI DEVE ISCRIVERSI:

Gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;

I produttori di rifiuti pericolosi

I Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti.

Gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;

I soggetti di cui all’articolo 189, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con riferimento ai rifiuti non pericolosi.

In quest’ultimo gruppo, sono compresi:
  • I trasportatori di rifiuti non pericolosi;
  • Gli intermediari di rifiuti non pericolosi;
  • I produttori di rifiuti non pericolosi di cui ai punti c) d) e g) dell’art 184 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. con più di 10 dipendenti.
L’articolo 184 parla di:
  1. Rifiuti prodotti nell’ambito delle lavorazioni industriali diversi da quelli urbani;
  2. Rifiuti speciali prodotti nell’ambito delle lavorazioni artigianali diversi da quelli urbani;
  3. Rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione della acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, delle fosse settiche e delle reti fognarie.
    Specifichiamo che le imprese che non rientrano tra quelle indicate possono iscriversi volontariamente.
La normativa prevede date diverse a seconda della tipologia di produttore:
  • Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti: 15 dicembre 2024 - ed entro i 60 giorni successivi.
  • Enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti: 15 giugno 2025 – ed entro i 60 giorni successivi.
  • Tutti i restanti produttori di rifiuti speciali pericolosi obbligati all’iscrizione: 15 dicembre 2025 – ed entro i 60 giorni successivi.
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale
L'accesso avviene con strumenti digitali di autenticazione
  • SPID per persona fisica>
  • SPID per persona giuridica
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS)
  • Carta di Identità Elettronica (CIE)
Nel caso di dispositivi di identità digitale intestati a persona fisica, questa deve avere poteri per rappresentare l'impresa oppure deve essere stata incaricata ad operare dall'impresa o dall'ente o dall'organizzazione tramite apposita procedura.
L'iscrizione alla piattaforma RENTRI ha un costo di segreteria paria a 10 €, ai quali bisogna aggiungere per il primo anno un contributo che varia da 15,00€ a 100,00 € in base alle diverse tipologie di imprese o Enti.
Per gli anni successivi tale cifra varia da 10,00 € a 60,00€ (In base al numero di dipendenti)
Prima di inviare la domanda l'ultimo passaggio indica quanto pagare.
Bisogna effettuare il pagamento, altrimenti non si perfeziona la domanda.
È possibile capire prima quanto si pagherà, esistono infatti delle tabelle che lo dicono:
  • I diritti di segreteria sono pari a 10,00 euro e vanno versati per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione. Tali diritti devono essere corrisposti anche per ogni successiva domanda di variazione dell’iscrizione.
  • Il contributo annuale va versato per ciascuna unità locale al momento della presentazione della domanda di iscrizione ed è pari a:
    • 100 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
    • 50 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
    • 15 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
  • Il contributo annuale, negli anni successivi a quello di iscrizione, va versato entro il 30 aprile di ciascun anno ed è pari a:
    • 60 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con più di 50 dipendenti, per trasportatori, soggetti che svolgono attività di trattamento dei rifiuti, intermediari e consorzi, inclusi i soggetti di cui all’art.18 del D.M. 4 aprile 2023, n. 59;
    • 30 euro per ogni unità locale: per enti e imprese produttori iniziali di rifiuti con dipendenti da 11 a 50;
    • 10 euro per ogni unità locale: per i produttori di rifiuti diversi da quelli sopra indicati.
Non si tratta di delegati, ma di incaricati e si può fare la scelta durante la pratica di accreditamento dell'impresa.
Quante se ne vogliono.
L’iscrizione deve essere fatta utilizzando lo SPID o altro del legale rappresentante dell'impresa, quindi non possiamo farlo noi direttamente, ma vi possiamo supportare in presenza o da remoto.
Il documento da tenere a portata di mano è la visura C.C.I.A.A. per controllare le unità locali, gli indirizzi ed il numero dei dipendenti.
Gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile sono tenuti a iscriversi al RENTRI come produttori iniziali di rifiuti solo se producono rifiuti pericolosi, secondo le seguenti tempistiche:
  • dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025 per imprese con più di 50 dipendenti;
  • dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025 per imprese con più di 10 dipendenti;
  • dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026 per tutti gli altri produttori iniziali di rifiuti incluso anche i soggetti non organizzati in imprese;
Se producono rifiuti speciali pericolosi DEVONO ISCRIVERSI
Se producono solo rifiuti speciali non pericolosi NON SONO OBBLIGATE AD ISCRIVERSI
Vale sempre il consiglio di registrarsi come Produttori non iscritti all’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” che sarà utile per emettere e vidimare digitalmente il FIR in formato cartaceo. Richiede un set minimo di informazioni, non comporta alcun pagamento di diritti o contributi e deve essere effettuata solo nel momento in cui si avrà la necessità di vidimare digitalmente il primo FIR.
Devono provvedere alla registrazione:
  1. i produttori di rifiuti non tenuti all'iscrizione al RENTRI, come ad esempio:
    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi prodotti nell'ambito di lavorazioni industriali e artigianali o derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, dai trattamenti delle acque e dall'abbattimento dei fumi che hanno fino a 10 dipendenti;
    • imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da altre attività, quali le attività agricole, commerciali, di servizio, sanitarie, di costruzioni e demolizioni;
    • produttori di rifiuti non pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.
  2. i produttori di rifiuti tenuti all’iscrizione al RENTRI, prima che diventi operativo per loro l'obbligo di iscrizione.
Solo se producono rifiuti speciali pericolosi
Il numero dei dipendenti è calcolato in base al numero di persone, presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono una remunerazione.
Il numero dei dipendenti è fornito al RENTRI dal Registro imprese ed è riferito all'impresa e non alla singola unità locale, qualora il numero di dipendenti fornito dal Registro imprese non fosse aggiornato è possibile modificarlo al momento dell’iscrizione al RENTRI o anche al momento del pagamento del contributo annuale.
Se i soci COCOCO rientrano tra i dipendenti "schedati" dal registro imprese direi di SI

Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportati nell'Allegato II al D.M. 4 aprile 2023 n.59. (cartacei con vidimazione digitale)

Fino al giorno prima vengono utilizzati i FIR tradizionali.

A decorrere dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti (enti, imprese o altre organizzazioni) che non dispongono di sistemi gestionali per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.

Per l’utilizzo dei servizi di supporto:

  • il soggetto già iscritto al RENTRI accede all’area riservata “Operatori”;
  • il soggetto non ancora iscritto, o non soggetto ad obbligo di iscrizione, accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE).

I servizi di supporto consentono:

  1. l’emissione del FIR cartaceo vidimato digitalmente e identificato da un numero univoco rilasciato dal RENTRI. L’operatore può decidere se avere un’unica numerazione progressiva dei FIR per tutte le sue unità locali, oppure numerazioni progressive distinte per ciascuna unità locale;
  2. l’inserimento dei dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto;
  3. la produzione del file in formato pdf ai fini della stampa, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, con possibilità di compilazione manuale in alternativa a quella mediante applicazione web.

Il FIR stampato in duplice copia verrà sottoscritto in maniera autografa dal produttore e dal trasportatore e accompagnerà il rifiuto durante tutto il trasporto.

Non bisogna confondere l’utilizzo dei nuovi modelli con l’utilizzo del FIR digitale (niente cartaceo), che sarà obbligatorio per gli iscritti al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2026 nei seguenti casi:

  • rifiuti pericolosi;
  • rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.

È utile ricordare che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).

Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.

Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.

Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. La vidimazione digitale non significa formato digitale.

I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.

L’iscrizione all’albo in cat. 2 bis non rileva → l’impresa deve controllare lo scaglione in quanto produttore di rifiuti

Dipende dal numero di dipendenti

  • Da 11 a 50 → Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 e fino a 50 dipendenti compresi si iscrivono a decorrere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025.
  • Da 51 → Gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti si iscrivono a decorrere dal 15 dicembre 2024 ed entro il 13 febbraio 2025.

Dal 13 febbraio 2025 non sarà più possibile utilizzare i modelli di registro cronologico di carico e scarico definiti dal D.M. 148/1998 c.d. “vecchi”, anche se già vidimati.

A partire da tale data enti ed imprese gestori di impianti trattamento rifiuti, trasportatori e intermediari di rifiuti, consorzi per il recupero di specifiche tipologie di rifiuti, enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con più di 50 dipendenti tengono il registro esclusivamente in formato digitale.

Dal 13 febbraio 2025 e sino all’iscrizione al RENTRI gli operatori tengono il registro di carico e scarico in formato cartaceo utilizzando il modello di cui all’allegato 1 del D.M. 4 aprile 2023 n. 59 (cd “nuovo”), il cui format è scaricabile dal portale del RENTRI a partire dal 4 novembre 2024, da vidimare presso le Camere di Commercio.

Rientrano in questa situazione:

  • enti e imprese produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali e artigianali e da trattamento di rifiuti, acque e fumi con dipendenti tra 11 e 50 che si dovranno iscrivere dal 15 giugno 2025 ed entro il 14 agosto 2025;
  • tutti gli altri produttori di rifiuti pericolosi. Rientra in questa fattispecie sia l'ente che l'impresa con dipendenti fino a 10 ma anche il soggetto non rientrante in organizzazione di ente o impresa che si dovrà iscrivere dal 15 dicembre 2025 ed entro il 13 febbraio 2026.

Le pagine stampate devono essere vidimate presso la Camera di commercio e poi compilate manualmente o utilizzando un software gestionale.

Le procedure di annotazione delle operazioni sono previste per (quasi) tutte le esigenze.

Nello specifico (indicazione del peso verificato a destino in relazione ad una operazione di scarico annotata sul registro) si farà una operazione di RETTIFICA che rimane collegata con l’operazione rettificata. Si possono fare rettifica di tutti i campi (non solo del peso verificato).

L’iscrizione è unica per ogni impresa.

In sede di iscrizione al RENTRI, l'operatore deve inserire le unità locali dove svolge l'attività e tiene uno o più registri di carico e scarico rifiuti.

Eventuali ulteriori unità locali potranno essere inserite anche successivamente alla prima iscrizione.

Le unità locali, nel caso delle imprese, vengono recuperate dal Registro Imprese e sarà cura dell’operatore identificare quelle da inserire nel RENTRI.

Si potranno inserire nel RENTRI anche unità locali non iscritte al Registro Imprese; in questo caso i dati dovranno essere inseriti manualmente.

Nel caso di enti o di soggetti non rientranti in organizzazioni di enti o imprese (ad esempio libero professionista), i dati relativi alle unità locali devono essere sempre inseriti manualmente dall'utente.

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