Dal 13 febbraio 2025 entrano in vigore i nuovi modelli del formulario di identificazione del rifiuto (FIR), riportati nell'Allegato II al D.M. 4 aprile 2023 n.59. (cartacei con vidimazione digitale)
Fino al giorno prima vengono utilizzati i FIR tradizionali.
A decorrere dal 13 febbraio 2025 tutti i soggetti (enti, imprese o altre organizzazioni) che non dispongono di sistemi gestionali per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI.
Per l’utilizzo dei servizi di supporto:
- il soggetto già iscritto al RENTRI accede all’area riservata “Operatori”;
- il soggetto non ancora iscritto, o non soggetto ad obbligo di iscrizione, accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.
L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID per persona fisica o giuridica, CNS, CIE).
I servizi di supporto consentono:
- l’emissione del FIR cartaceo vidimato digitalmente e identificato da un numero univoco rilasciato dal RENTRI. L’operatore può decidere se avere un’unica numerazione progressiva dei FIR per tutte le sue unità locali, oppure numerazioni progressive distinte per ciascuna unità locale;
- l’inserimento dei dati relativi al produttore/detentore, al trasportatore, al destinatario, all’eventuale intermediario, alla tipologia e quantità stimata di rifiuto;
- la produzione del file in formato pdf ai fini della stampa, secondo il modello riportato all’Allegato II del D.M. 4 aprile 2023 n.59, con possibilità di compilazione manuale in alternativa a quella mediante applicazione web.
Il FIR stampato in duplice copia verrà sottoscritto in maniera autografa dal produttore e dal trasportatore e accompagnerà il rifiuto durante tutto il trasporto.
Non bisogna confondere l’utilizzo dei nuovi modelli con l’utilizzo del FIR digitale (niente cartaceo), che sarà obbligatorio per gli iscritti al RENTRI a partire dal 13 febbraio 2026 nei seguenti casi:
- rifiuti pericolosi;
- rifiuti non pericolosi prodotti nell’ambito di lavorazioni industriali, artigianali e derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, da fosse settiche e da reti fognarie, quando il produttore ha più di 10 dipendenti.
È utile ricordare che il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per venire incontro alle esigenze organizzative delle imprese e del sistema Camerale, ha fissato al 4 novembre 2024 l’avvio del servizio di stampa su supporto cartaceo del format di registro cronologico di carico e scarico, da vidimare presso le Camere di Commercio (CCIAA).
Il servizio sarà accessibile attraverso il portale RENTRI e non richiederà alcuna registrazione o iscrizione.
Gli operatori non tenuti ad iscriversi al RENTRI entro il 13 febbraio 2025 dovranno vidimare presso la CCIAA il format di registro cronologico di carico e scarico stampato su supporto cartaceo attraverso il servizio disponibile sul portale www.rentri.gov.it, prima di procedere alla prima annotazione su tale registro e quindi anche dopo la scadenza del 13 febbraio 2025.
Per quanto riguarda la vidimazione digitale dei FIR e dei registri di carico e scarico, gli operatori potranno effettuare la vidimazione tramite i servizi forniti dal RENTRI a partire dal 23 gennaio 2025. La vidimazione digitale non significa formato digitale.
I nuovi modelli potranno essere utilizzati a partire dal 13 febbraio 2025.